i nostri numeri
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
CHI è E COSA FA L’O.C.C.
L’O.C.C. è un ente terzo, imparziale e indipendente istituito dal DM 202/2014 al solo scopo di aiutare e sostenere le persone indebitate in tutte le fasi della Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza: da quella di avvio fino a quella di esecuzione del piano.
Protezione Sociale Italiana ha attivato l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso il proprio sportello di Segretariato Sociale di Roma. L’Organismo “Segretariato Sociale Protezione Sociale Italiana di Roma” è stato iscritto al n. 331 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero di Giustizia con PDG del 18/11/2021. La competenza territoriale dell’O.C.C. segue quella del circondario del Tribunale di Roma.
Fornisce informazioni gratuite sulla Procedura di Composizione della Crisi
Valuta se il debitore può accedere o meno al procedimento
Riceve la domanda di avvio del procedimento da parte del debitore
Valuta quali debiti si possono stralciare ed in quanto tempo pagare i rimanenti
Predispone insieme al debitore il piano di ristrutturazione del debito
Attesta il piano e lo trasmette al giudice per l’omologa
Assiste il debitore nella fase esecutiva del piano omologato
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
perchè SCEGLIERE IL NOSTRO O.C.C. DI ROMA
Protezione Sociale Italiana intende dare un aiuto concreto alle persone bisognose eliminando qualsiasi ostacolo tra il cittadino e l’accesso alla Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento prevista dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza. In quest’ottica il nostro Organismo di Composizione della Crisi garantisce, salvo eccezioni, a tutti i debitori condizioni vantaggiose. Con questa organizzazione siamo convinti che verrà garantito a tutti i debitori la possibilità di accesso alla Procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento. Se vuoi ricevere maggiori informazioni sulla nostra Associazione, sulla nostra carta dei valori e sul nostro progetto di soccorso sociale puoi consultare la pagina web www.protezione-sociale.it
Piano di Ristrutturazione dei debiti redatto dal Gestore della Crisi entro due mesi
Applicazione
del valore minimo
del tariffario
Riduzione di un ulteriore 40%
sul valore minimo del tariffario
Rimanente 50% in prededuzione
Pagamento del compenso a rate
per il 50%
SUPPORTO E GARANZIA PROFESSIONALE
COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato è un Organo consultivo e di supporto nelle relazioni con la comunità scientifica ed accademica. Il Comitato fornisce pareri agli Organismi di Composizione della Crisi su questioni di particolare rilievo giuridico.
ARCHIVIO SENTENZE TRIBUNALE DI ROMA
ultimo provvedimento ottenuto
Scopri le storie delle famiglie e delle imprese che abbiamo aiutato, consulta il testo del provvedimento in evidenza e scarica le sentenze del Tribunale di Roma ottenute in favore dei nostri clienti.
LIBERI DAI DEBITI CON IL CODICE DELLA CRISI, EX LEGGE 3/2012
COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Il Procedimento di Composizione della Crisi è la Procedura che permette al debitore di pagare i debiti che riesce a pagare e di stralciare i rimanenti. Questa Procedura segue il seguente iter:
1. Presentazione domanda
Il Procedimento di Composizione si avvia per mezzo di un’istanza da compilare e trasmettere tramite mail o fax alla segreteria dell’O.C.C.
2. Valutazione preliminare
La segreteria esamina l’istanza e valuta se il debitore possiede i requisiti per accedere al procedimento.
3. Accettazione preventivo
Se la valutazione è positiva, la segreteria trasmette al debitore un preventivo dei costi della Procedura, comprensivo del compenso del Gestore della Crisi.
4. Incontro con il Gestore della Crisi
Nel corso della Procedura il debitore può incontrare più volte il Gestore per descrivere personalmente la propria situazione e i motivi che l’hanno generata.
5. Piano di soluzione della crisi
Il Gestore, dopo aver esaminato la documentazione, assiste il debitore nella scelta e nella predisposizione del piano di soluzione della crisi più idoneo.
6. Omologa del piano
Dopo aver ultimato il piano, il Gestore ne attesta la veridicità e fattibilità e lo trasmette al giudice per l’omologa. Con l’omologa il debitore inizierà a pagare i debiti secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel piano.
LE ULTIME COSE DA SAPERE SUL PROCEDIMENTO
Il Procedimento di Composizione della Crisi si applica a qualunque tipologia di debiti contratti dal soggetto: chirografari, ipotecari e fiscali. Il procedimento si potrà concludere con un Accordo di Composizione della Crisi, un Piano del Consumatore o con la Liquidazione del Patrimonio del debitore.
1. Accordo di composizione della crisi
Ai creditori viene presentata una proposta di piano con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2. Piano del consumatore
Funziona come l’Accordo ma non richiede il parere dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti derivanti da consumo/famiglia. Sono esclusi i debiti contratti per attività d’impresa
3. Liquidazione del patrimonio
Il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
Vuoi cancellare i debiti?
Accedi al procedimento
Rivolgiti al nostro O.C.C. ROMA
accreditato presso
il Ministero di Giustizia.
IL NUOVO ISTITUTO DELLA
COMPOSIZIONE NEGOZIATA
DELLA CRISI ex D.L. 118/2021
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Sospensione immediata delle procedure esecutive
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Tempi certi: 6 mesi
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